Normativa sulla defibrillazione extraospedaliera

Quali sono le norme e le problematiche di legge correlate con il pronto soccorso ed il primo soccorso?
Riteniamo opportuno, in una pagina di primo soccorso, far riferimento ad alcune norme giuridiche che il SANITARIO NON DOVREBBE MAI DIMENTICARE…essendo il soccorso un obbligo: Morale, Medico-legale e Deontologico.

OMISSIONE DI SOCCORSO

Art. 593 del Codice Penale (CP). Commette tale reato:”
Chinque trovando [ … ] un corpo umano che sia o sembri in
animato, ovverouna persona ferita o altrimenti in pericolo, omette di prestare l’assistenza occorrente o di darne avviso alla autorità”. Sanzioni penali (l. 72/2003) sono:
Reclusione fino a 1 anno o multa fino a 2500 euro
Se dall’omissione del soccorso deriva una lesione personale, la pena è aumentata.
In caso di morte la pena è raddoppiata.

STATO DI NECESSITA’

Art 54 CP “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo. Questa disposizione non si
attua a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo”. L’unica eccezione all’obbligo del soccors
o è costituita dalle cause di forza maggiore, cioè avvenimenti esterni naturali, inevitabili ed irresistibili, quali grave malattia del soccorritore, ostacoli fisici al raggiungimento della persona
da soccorrere, soccorso in condizioni di reale e consistente pericolo (incendi, esalazione di gas tossici, presenza di cavi di corrente elettrica scoperti, ecc.). Se sussistono tali circostanze, il soccorritore volontario non sanitario può
astenersi dal prestare il soccorso se la situazione può mettere a repentaglio la propria vita o sicurezza. Al contrario,
il soccorritore sanitario, avendo “un particolare dovere
giuridico ad esporsi al pericolo” anch e al di fuori della propria attività lavorativa, non può esimersi dal soccorso. L’omissione di soccorso non è assolutamente giustificata dalla mancanza di
specializzazione inerente la patologia della persona da soccorrere o dall’essere sprovvisto dell’attrezzatura adatta:

Art. 7 del Codice Deontologico
“Il medico indipendentemente dalla sua abituale attività
non può mai rifiutarsi di prestare soccorso o cure d’urgenza e deve tempestivamente attivarsi per assicurare ogni specifica e adeguata assistenza ”

Sentenza n. 6804/2000 IV
Con questa sentenza è stato condannato un medico, che aveva omesso di prestare le prime cure sul luogo di un
incidente stradale, adducendo la giustificazione di non avere avuto a disposizione gli idonei strumenti di soccorso.

OMISSIONE DELLA RESPIRAZIONE BOCCA A BOCCA

La riluttanza del soccorritore ed il timore di contrarre malattie sono le principali cause di tale omissione. In un’indagine
su 1000 soccorritori BLS laici, solo il 15% ha dichiarato di essere disponibile ad eseguire la ventilazione bocca-a-bocca a sconosciuti. La bassa probabilità di contrarre malattie, la conoscenza della letteratura in merito, l’obbligo del medico ad esporsi al pericolo, impongono al medico l’attuazione di tutte le manovre che possono contribuire a migliorare la prognosi della vittima.

CONSEGUENZE TRAUMATICHE DEL SOCCORSO

Nel caso dell’Arresto Cardiaco, la proporzionalità tra fatto e pericolo è rappresentata dalle possibili complicazioni della RCP (es. fratture costali) rispetto al reale pericolo della progre
ssione da morte clinica a biologica. In questo caso, quindi lo stato di necessità trasforma il fatto “aver fratturato le
coste” da reato a non reato (art 54 C.P.).

QUANDO INTERROMPERE LA RCP

Il soccorritore volontario non medico, espletato l’obbligo di denuncia all’autorità (118), se è in grado, iniziale elementari manovre di primo soccorso e le continua fino all’esaurimento fisico o all’arrivo dei soccorsi sanitari, non avendo le capacità per constatare il decesso. Per quanto riguarda il
medico, le indicazioni della letteratura scientifica non
indicano un tempo minimo di RCP, in quanto sono troppe le variabili che possono condizionare l’esito: temperatura ambientale, ritmo presente all’esordio dell’arresto, determinazione sicura del tempo intercorso fra la comparsa dell’arresto e l’inizio della RCP. La Pretura di Genova nel 1991 ha condannato per omicidio colposo 2 Anestesisti e 3 Chirurghi per non aver protratto la RCP per un tempo di almeno 30 minuti, con la conseguente morte per arresto cardiaco di un bambino di nove anni, avvenuta durante un intervento di appendicectomia.

a) Legge n. 120 del 3 aprile 2001
Art. 1: “E’ consentito l’uso del defibrillatore semi-automatico in sede extraospedaliera anche al personale non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare”.

b) Accordo Stato-Regioni 27 febbraio 2003
Art. 2, comma b1: “(…) L’operatore che somministra lo shock con il defibrillatore semiautomatico è responsabile, non della corretta indicazione di somministrazione dello shock che è determinato dall’apparecchio, ma dell’esecuzione di questa manovra in condizioni di sicurezza per lo stesso e per tutte le persone presenti intorno al paziente”.

c) Legge n. 69 del 15 marzo 2004
Art. 1, comma 1 che sostituisce il precedente comma 1 della Legge 120 del 03.04.2001: “E’ consentito l’uso del defibrillatore semi-automatico in sede intra ed extraospedaliera anche al personale non medico, nonché al personale non sanitario che abbia ricevuto una formazione specifica nelle attività di rianimazione cardio-polmonare”.
d) Decreto Ministero della Salute 18 marzo 2011
Allegato 1, art.2, comma b1: “(…) L’operatore che somministra lo shock con il defibrillatore semiautomatico è responsabile, non della corretta indicazione di somministrazione dello shock che è determinato dall’apparecchio, ma dell’esecuzione di questa manovra in condizioni di sicurezza per lo stesso e per tutte le persone presenti intorno al paziente”; Allegato 1, Art. 2, comma b5: “(…) Il soggetto autorizzato è tenuto a comunicare immediatamente, secondo modalità indicate dalle Regioni e Province Autonome, l’utilizzo del defibrillatore semiautomatico, al fine di garantire la catena della sopravvivenza”; Allegato 1, Art. 2, comma d: “L’autorizzazione all’uso del defibrillatore semiautomatico, in sede extraospedaliera, è nominativa ed ha durata di dodici mesi”.

e) Decreto Legge n. 158 del 13 settembre 2012 – Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute
Art. 7 “Disposizioni in materia di vendita di prodotti del tabacco, misure di prevenzione per contrastare la ludopatia e per l’attività sportiva non agonistica”, comma 11: “Al fine di salvaguardare la salute dei cittadini che praticano un’attività sportiva non agonistica o amatoriale, il Ministro della salute, con proprio decreto, adottato di concerto con il Ministro delegato al turismo e allo sport, dispone garanzie sanitarie mediante l’obbligo di idonea certificazione medica, nonché linee guida per l’effettuazione di controlli sanitari sui praticanti e per la dotazione e l’impiego, da parte di società sportive sia professionistiche che dilettantistiche, di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita”.

In ambito sportivo per esempio tale percorso ha avuto inizio, obbligando, le società sportive dilettantistiche e professionistiche, con il Decreto 24 aprile 2013 “Disciplina della certificazione dell’attività sportiva non agonistica e amatoriale e linee fida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita” di dotarsi di defibrillatori semiautomatici.

Il decreto prevede inoltre, ai fini della formazione del personale, l’individuazione di sofftti che all’interno dell’impianto sportivo, per disponibilità, presenza temporale nell’impianto stesso e presunta attitudine appaiono più idonei a svolgere il compito di first responder. La presenza di una persone formata all’utilizzo del defibrillatore deve essere garantita nel corso delle gare e degli allenamenti.

f) Decreto 24 aprile 2013

Disciplina della certificazione dell’attivita’ sportiva non agonistica e amatoriale e linee guida sulla dotazione e l’utilizzo di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita. (13A06313)
(G.U. Serie Generale, n. 169 del 20 luglio 2013)

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